Statuto |
|
|
|
|
Art. 01 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Casarano Piazza Nazario Sauro 1, un'associazione che assume la denominazione "SPAZI MUSICALI" Art. 02 - L'associazione SPAZI MUSICALI persegue i seguenti scopi:
Art. 03 - L'associazione è un centro permamente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Art. 04 - L'associazione SPAZI MUSICALI, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Art. 05 - L'associazione SPAZI MUSICALI è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle attività istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione. Art. 06 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto o l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il COnsiglio Direttivo dovrà intervenire per applicare le seguenti sanzioni: Richiamo, Diffida, Espulsione dall'Associazione. Art. 07 - Tutti i soci fondatori hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Art. 08 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli e a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Art. 09 - Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, Associazioni o Enti cheintendano diventare soci del sodalizio, dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazionedella richiesta da parte dell'Associazioneil richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 10 - La qualificadi socio ordinario dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione. I soci ordinari sono tenuti: All'osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; Al pagamento del contributo associativo. Art. 11 - I soci ordinari sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. La quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del ConsiglioDirettivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Art. 12 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Art. 13 - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
Art. 14 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, a eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art.9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Art. 15 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dell'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzionenon siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statuariamente previste. Art. 16 - L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Art. 17 - Sono organi dell'Associazione:
Tutte le cariche sono gratuite. Art. 18 - Le assemblee dei soci fondatori sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci fondatori mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, email, telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Art. 19 - L'assemblea ordinaria dei soci fondatori:
Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. Art. 20 - Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati fondatori maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Art. 21 - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo Scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere dell'Assemblea sono valide, a maggioranza dei tre quinti (3/5) dei soci fondatori presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera sullo scioglimento dell'Associazione. Art. 22 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza dal vice presidente o dalla persona designata dall'Asemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri (possibilmente dispari) scelti tragli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 10 anni e sono rieleggibili dai soci fondatori. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società avente la medesima finalità, pena la radiazione o sospensione dell'incarico. Art. 24 - Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo puà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangano in carica fino alla successiv assemblea, che ne delibera per l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del COnsiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Art. 25 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) viene eletto dall'Assemblea ed è composta da tre membri effettivi e due supplenti, anche tra i non soci, e resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Art. 27 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci fondatori per la consultazione. Art. 28 - Lo Scioglimento dell'associaizone può essere deliberato dai soci fondatori con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662. Art. 29 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. |











